Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di seguito denominata «legge n. 157 del 1992», è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Finalità. Definizione della fauna selvatica). - 1. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria, degli impegni internazionali assunti dall'Italia e in armonia con la programmazione regionale e concorrendo alla promozione e allo sviluppo dell'economia rurale, è finalizzata ad assicurare sul territorio nazionale la tutela, la conservazione e la gestione degli habitat naturali e delle risorse faunistiche, con particolare riferimento alla fauna selvatica migratoria, considerata risorsa della comunità internazionale.
      2. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato.
      3. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, 94/24/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1994 e 97/49/CEE della Commissione, del 29 luglio 1997, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite e attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503».